1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117 /2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare l'associazione si propone di:
a) assistere mediante l' Informazione e l'aggiornamento le famiglie degli audiolesi e gli audiolesi stessi e promuovere l'incontro fra gli stessi;
b) promuovere un'attiva partecipazione dei familiari dei minori audiolesi e degli audiolesi stessi alla conoscenza, allo studio e alla risoluzione dei problemi derivanti dalla minorazione uditiva;
c) promuovere, finanziare e svolgere direttamente, indagini e ricerche sulle cause dell'insufficienza uditiva, sui metodi di diagnosi e cura e sugli ausili tecnologici utili per l'audioleso;
d) sollecitare l'intervento degli enti, delle strutture sanitarie e dei servizi competenti, per la diagnosi precoce, per una corretta protesizzazione ed assistenza nel tempo e per un'adeguata riabilitazione degli audiolesi;
e) affermare il diritto allo studio degli audiolesi nella scuola, dall'asilo nido ai più alti gradi dì istruzione mediante una corretta inclusione e necessari supporti tecnici e strumentali;
f) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro in condizioni di parità con i normoudenti, nel rispetto delle esigenze specifiche degli audiolesi;
g) contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo culturale degli audiolesi;
h) sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi delle persone non udenti promuovendo conferenze, dibattiti ed informando dell'esistenza di un cambiame111to radicale nelle potenzialità degli audiolesi;
i) promuovere e sostenere ogni azione finalizzata al superamento delle barriere culturali e della comunicazione, attraverso la diffusione della sottotitolazione e l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche;
j) sollecitare, presso gli enti e servizi competenti, gli interventi anche di carattere amministrativo e legislativo idonei a risolvere i problemi degli audiolesi e consentire il migliore inserimento nella scuola, nel lavoro e nella società;
k) promuovere incontri, convegni e confronti con altre associazioni, esperti e ricercatori in Italia ed all'estero per lo studio e la soluzione delle problematiche conseguenti alla sordità;
l) aiutare nella ricerca e/o fornire servizi tecnologici ed informatici;
m) gestire, sia in proprio sia per conto di altri, anche in regime di convenzione, le attività necessarie per la realizzazione delle finalità sopraelencate.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli
enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai
fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.