Il Senato, il 28 febbraio 2006, ha definitivamente convertito in legge il decreto-legge n. 4 del 10 gennaio 2006 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

Ha, quindi, acquisito efficacia definitiva la previsione contenuta nell'art. 6 comma 3 del decreto, che esonera i disabili e i sordi titolari dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione da qualsiasi visita medica di accertamento della permanenza della disabilità e dell'handicap.

Ricordiamo che, inizialmente, l'articolo in questione faceva riferimento solo all'indennità di accompagnamento. Grazie al pronto e decisivo intervento della sede centrale ENS, è stato possibile aggiungere anche l'indennità di comunicazione e, quindi, estendere ai sordi il beneficio sopra detto.

La Legge è la n. 80 del 9 marzo, pubblicata sulla G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006.

Testo Art. 6

3. Il Comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione."