Art. 6
Sono organi della Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 7
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria:
1) l'Assemblea ordinaria:
a) gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo ogni volta che il Consiglio stesso lo ritenga necessario ed in ogni caso almeno due volte all'anno;
b) è valida se ad essa partecipa almeno la metà dei soci, in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda convocazione;
c) il Consiglio Direttivo è pure tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta, motivata e sottoscritta, almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 10 del Codice Civile;
d) discute e vota il bilancio e la relazione finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
e) nomina con votazione le cariche sociali;
2) L'Assemblea straordinaria:
a) viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta;
b) è valida se ad essa partecipano almeno i due terzi dei soci ordinari, in prima convocazione; almeno la metà dei soci in convocazione successiva;
c) può apportare modifiche agli articoli del presente Statuto.
Art. 8
Votazioni:
a) tutti i soci hanno diritto al voto;
b) è ammesso il voto per delega scritta; ciascun socio non potrà rappresentare per delega più di tre soci;
c) le deliberazioni di qualsiasi genere sono prese a maggioranza dei votanti.
Art. 9
Convocazione:
L'Assemblea sia ordinaria, che straordinaria, viene convocata per mezzo di avviso affisso all'albo della sede con quindici giorni di anticipo dalla data stabilita per la convocazione della stessa; nell'avviso di convocazione deve essere espresso l'ordine del giorno dell'adunanza. O per mezzo di cartolina postale inviata al domicilio del socio. L'avviso di convocazione dovrà essere consegnato con almeno cinque giorni di anticipo.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo:
a) Si compone da sette a tredici membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci. In caso di rinuncia di uno dei membri, questi deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, che provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti, ed in caso di indisponibilità ad accettare la carica da parte di quest'ultimo, nominerà il primo che fra i successivi non eletti in ordine di graduatoria, sarà disposto ad accettare;
b) dura in carica tre anni;
c) amministra l'Associazione;
d) è l'organo direttivo ed esecutivo dell'Associazione;
e) attua le deliberazioni approvate dalla Assemblea e riferisce annualmente alla Assemblea sulle attività svolte e sulle iniziative proposte;
f) elegge nel proprio seno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Cassiere;
g) Per lo svolgimento delle attività della Associazione il
Consiglio Direttivo può incaricare per particolari compiti sia soci sia persone estranee competenti;
h) si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno una volta al mese. Le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipa la metà più uno dei suoi membri effettivi;
i) le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 11
Il Presidente:
a) presiede il Consiglio Direttivo;
b) viene sostituito dal Vice-Presidente in caso di impedimento;
c) è il rappresentante legale dell'Associazione, a tutti gli effetti;
d) ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, quando lo ritenga opportuno ed utile e sempre a titolo di informazione e consultazione, rappresentanti di Scuole, Enti Pubblici e Privati, Uffici e Associazioni, nonché esperti in particolari materie o attività.
Art. 12
Il Segretario Cassiere:
a) tiene custoditi ed aggiornati i libri contabili ed i registri della Associazione;
b) cura la corrispondenza ed il perfezionamento delle pratiche burocratiche;
c) si attiene alle delibere prese in sede di Consiglio ed alle direttive del Presidente;
d) custodisce i fondi dell'Associazione depositati presso gli Istituti di Credito e risponde personalmente dei movimenti effettuati.
Art. 13
Il Collegio dei Revisori:
a) è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci;
b) dura in carica tre anni;
c) controlla l'attività amministrativa della Associazione;
d) si riunisce almeno una volta all'anno in data che stabilirà il più anziano dei Revisori che ha funzioni di Presidente;
e) riferisce all'Assemblea ordinaria dei soci.
Art. 14
Collegio dei Probiviri:
a) è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci;
b) dura in carica tre anni;
c) dirime le controversie fra Associazione o Organi e associati, e comunque tra persone tenute all'osservanza del presente Statuto;
d) decide in merito alla corretta interpretazione dello Statuto.