Statuto

ARTICOLI DELLO

STATUTO

Denominazione e scopo

Art. 1
E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE AUDIOLESI A.F.A. della provincia di Como".

Art. 2
La sede dell'Associazione è in Cantù.

Art. 3
L'Associazione è apolitica, senza scopo di lucro, si propone di perseguire le seguenti finalità:
a) assistere le famiglie degli audiolesi in tutti i modi e forme possibili;
b) collaborare con Enti, Istituzioni ed organi che hanno per scopo la igiene e la profilassi della sordità, l'istruzione e l'inserimento sociale degli audiolesi;
c) promuovere studi per la ricerca delle metodologie tecniche più idonee per l'educazione, l'orientamento e l'istruzione professionale degli ipoacusici;
d) promuovere un'attiva partecipazione dei genitori e parenti degli audiolesi alla conoscenza, allo studio ed alla risoluzione dei problemi della scuola in genere suscitando l'interessamento, raccogliendo i suggerimenti, favorendo l'intesa con il personale insegnante ed agendo presso le autorità scolastiche di ogni ordine e grado;
e) promuovere l'istituzione di corsi d'informazione per i genitori per l'educazione dei figli;
f) proporre una preparazione adeguata del personale docente e specifica degli insegnanti di sostegno, favorendo corsi di riqualificazione;
g) promuovere scambi culturali e di informazione del personale insegnante e degli operatori sociali con altre istituzioni nazionali ed estere;
h) collaborare con la direzione della scuola degli istituti nella loro opera diretta ad ottenere dalle competenti autorità quanto necessario a garantire a tali Enti, le migliori condizioni logistiche e didattiche per la soluzione dei problemi relativi allo svolgimento delle proprie attività;
i) indire conferenze, conversazioni e dibattiti, con informazioni tramite stampa, per sensibilizzare autorità e opinione pubblica sui problemi degli audiolesi. 

Associati

Art. 4
possono essere soci:
a) familiari e parenti di audiolesi;
b) audiolesi;
c) terze persone che condividano gli scopi statutari.
Essi devono fare domanda al Consiglio Direttivo il quale delibererà in merito alla loro ammissione entro un mese dalla presentazione della domanda. I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle Assemblee e di intervenire a tutte le manifestazioni indette dalla Associazione. Essi hanno il dovere di pagare la quota annuale di partecipazione all'Associazione, di divulgare la sua azione e prendere parte all'attività della Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare la espulsione del socio che abbia tenuto un comportamento in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e/o con le disposizioni dell'eventuale regolamento dell'Associazione e/o con deliberazione dell'Assemblea dei soci. La quota annuale di associazione viene fissata dalla prima Assemblea annuale. Cessano di far parte dell'Associazione i soci che ne facciano richiesta scritta, o siano in remora con la quota sociale alla data del 30 aprile di ogni anno. Ai soci verrà rilasciato un attestato di iscrizione all'Associazione. La validità dell'attestato verrà rinnovata al pagamento della relativa quota per mezzo di apposito bollettino. Tutte le prestazioni degli Associati sono da ritenersi gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese documentate.

Art. 5
Ogni socio in regola con l'iscrizione può:
a) essere eletto a qualsiasi carica sociale;
b) partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei soci al fine di contribuire attivamente alla vita dell'Associazione. 

Organi dell'associazione

Art. 6
Sono organi della Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria:
1) l'Assemblea ordinaria:
a) gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo ogni volta che il Consiglio stesso lo ritenga necessario ed in ogni caso almeno due volte all'anno;
b) è valida se ad essa partecipa almeno la metà dei soci, in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda convocazione;
c) il Consiglio Direttivo è pure tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta, motivata e sottoscritta, almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 10 del Codice Civile;
d) discute e vota il bilancio e la relazione finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
e) nomina con votazione le cariche sociali;
2) L'Assemblea straordinaria:
a) viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta;
b) è valida se ad essa partecipano almeno i due terzi dei soci ordinari, in prima convocazione; almeno la metà dei soci in convocazione successiva;
c) può apportare modifiche agli articoli del presente Statuto.

Art. 8
Votazioni:
a) tutti i soci hanno diritto al voto;
b) è ammesso il voto per delega scritta; ciascun socio non potrà rappresentare per delega più di tre soci;
c) le deliberazioni di qualsiasi genere sono prese a maggioranza dei votanti.

Art. 9
Convocazione:
L'Assemblea sia ordinaria, che straordinaria, viene convocata per mezzo di avviso affisso all'albo della sede con quindici giorni di anticipo dalla data stabilita per la convocazione della stessa; nell'avviso di convocazione deve essere espresso l'ordine del giorno dell'adunanza. O per mezzo di cartolina postale inviata al domicilio del socio. L'avviso di convocazione dovrà essere consegnato con almeno cinque giorni di anticipo.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo:
a) Si compone da sette a tredici membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci. In caso di rinuncia di uno dei membri, questi deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, che provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti, ed in caso di indisponibilità ad accettare la carica da parte di quest'ultimo, nominerà il primo che fra i successivi non eletti in ordine di graduatoria, sarà disposto ad accettare;
b) dura in carica tre anni;
c) amministra l'Associazione;
d) è l'organo direttivo ed esecutivo dell'Associazione;
e) attua le deliberazioni approvate dalla Assemblea e riferisce annualmente alla Assemblea sulle attività svolte e sulle iniziative proposte;
f) elegge nel proprio seno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Cassiere;
g) Per lo svolgimento delle attività della Associazione il
Consiglio Direttivo può incaricare per particolari compiti sia soci sia persone estranee competenti;
h) si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno una volta al mese. Le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipa la metà più uno dei suoi membri effettivi;
i) le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 11
Il Presidente:
a) presiede il Consiglio Direttivo;
b) viene sostituito dal Vice-Presidente in caso di impedimento;
c) è il rappresentante legale dell'Associazione, a tutti gli effetti;
d) ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, quando lo ritenga opportuno ed utile e sempre a titolo di informazione e consultazione, rappresentanti di Scuole, Enti Pubblici e Privati, Uffici e Associazioni, nonché esperti in particolari materie o attività.

Art. 12
Il Segretario Cassiere:
a) tiene custoditi ed aggiornati i libri contabili ed i registri della Associazione;
b) cura la corrispondenza ed il perfezionamento delle pratiche burocratiche;
c) si attiene alle delibere prese in sede di Consiglio ed alle direttive del Presidente;
d) custodisce i fondi dell'Associazione depositati presso gli Istituti di Credito e risponde personalmente dei movimenti effettuati.

Art. 13
Il Collegio dei Revisori:
a) è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci;
b) dura in carica tre anni;
c) controlla l'attività amministrativa della Associazione;
d) si riunisce almeno una volta all'anno in data che stabilirà il più anziano dei Revisori che ha funzioni di Presidente;
e) riferisce all'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 14
Collegio dei Probiviri:
a) è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci;
b) dura in carica tre anni;
c) dirime le controversie fra Associazione o Organi e associati, e comunque tra persone tenute all'osservanza del presente Statuto;
d) decide in merito alla corretta interpretazione dello Statuto.

Statuto

Art.15
Libri della Associazione
L'Associazione avrà i seguenti Libri:
a) un Libro Cassa, per tutti i movimenti finanziari;
b) un Libro dei Soci;
c) un Libro dei Verbali delle Assemblee;
d) un Libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
e) un Libro dei Verbali delle Riunioni del Collegio dei Revisori;
f) un Libro dei Verbali delle Delibere del Collegio dei Probiviri. 

Patrimonio ed esercizi finanziari

Art. 16
Annualmente il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, dal quale dovrà risultare con chiarezza la consistenza patrimoniale, le entrate e le uscite analiticamente riepilogate, con l'indicazione distinta di contributi, lasciti, quote associative, donazioni, incassate nel periodo. Gli esercizi sociali sono fissati dal 1^ gennaio al 31dicembre di ciascun anno. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno con la maggioranza semplice degli intervenuti.

Art. 17
I Fondi dell'Associazione:
a) saranno depositati presso Istituti di Credito;
b) saranno amministrati dal Consiglio Direttivo;
c) qualsiasi movimento amministrativo deve essere debitamente registrato sul Libro Cassa;
d) la contabilità viene chiusa al 31 dicembre di ogni anno.

Scioglimento
e devoluzione del patrimonio

Art. 18
L'estinzione dell'Ente sarà deliberata dall'Assemblea dei soci. La deliberazione sarà presa a maggioranza dei due terzi degli associati in regola col versamento della quota associativa.

Art. 19
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Associazione, il patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che operano in analogo o identico settore.
Norma di rinvio. 

Art. 20
Per tutto quanto quivi non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

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